Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19169/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and manifestly unfounded complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19169/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's lawyer failed to provide concrete references to the contested judgment, merely citing general legal principles regarding the reasonable doubt standard and lack of offensiveness. Consequently, the court ruled the complaint insufficiently specific and manifestly unfounded, rejecting the challenge to the conviction for drug possession.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals based on vague or manifestly unfounded complaints regarding the reasoning of a lower court decision are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal drug possession conviction reasonable doubt standard manifestly unfounded procedural costs Cassa delle Ammende specific grounds required detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCEVOLI ALFIA nato a CATANIA il 10/08/1953 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica e manifestamente infondata. La ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, essendosi il difensore della stessa limitato a denunciare la violazione della condanna al di là del ragionevole dubbio e la mancanza di offensività della condotta.

Al contrario la sentenza impugnata in continuità con quella di primo grado ha fondato l'affermazione di responsabilità per la contestuale detenzione di cocaina (oltre grammi 100) e di marijuana (oltre un chilogrammo) con motivazione immune da rilievi di illogicità manifesta sindacabili in questa sede (cfr. pag. 2). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consi el „«,v1r - Em nu a G i 3 tensore Il Presidente Elisabetta