Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and manifestly unfounded complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's lawyer failed to provide concrete references to the contested judgment, merely citing general legal principles regarding the reasonable doubt standard and lack of offensiveness. Consequently, the court ruled the complaint insufficiently specific and manifestly unfounded, rejecting the challenge to the conviction for drug possession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals based on vague or manifestly unfounded complaints regarding the reasoning of a lower court decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCEVOLI ALFIA nato a CATANIA il 10/08/1953 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica e manifestamente infondata. La ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, essendosi il difensore della stessa limitato a denunciare la violazione della condanna al di là del ragionevole dubbio e la mancanza di offensività della condotta.
Al contrario la sentenza impugnata in continuità con quella di primo grado ha fondato l'affermazione di responsabilità per la contestuale detenzione di cocaina (oltre grammi 100) e di marijuana (oltre un chilogrammo) con motivazione immune da rilievi di illogicità manifesta sindacabili in questa sede (cfr. pag. 2). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consi el „«,v1r - Em nu a G i 3 tensore Il Presidente Elisabetta