Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19168/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19168/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the reasoning behind a liability declaration for construction violations but failed to provide concrete references to the contested judgment. The court ruled that the complaint was insufficiently specific because it merely alleged a contradiction without citing exact passages or arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001; Art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004; An appeal is inadmissible if the complaint lacks specific grounds for criticism and fails to concretely reference the contested decision's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds required construction liability procedural costs Cassa delle Ammende contravvenzione per violazione edilizia restrizione della proprietà senza risarcimento costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001
Art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004
380 del 2001, art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, 93-95 del d.P.R.
93-95 del d.P.R. 390 del 2001
42 del 2004, 93-95 del d.P.R. 390 del 2001, è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE MORENO nato a QUINZANO D'OGLIO il 20/01/1959 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 44 lett.

c) del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, 93-95 del d.P.R. 390 del 2001, è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi a rilevare la motivazione apparente situazione palesemente smentita dagli atti (si veda pag. 2-3 della sentenza impugnata). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile