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Ordinanza — n. 19167/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded complaint regarding sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19167/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sanè Salif inadmissible because the complaint regarding sentencing motivation was manifestly unfounded. The appellate court had correctly applied statutory criteria for sentencing, justifying deviations from minimum guidelines based on the defendant's possession of various substances. Consequently, the court ruled that the lower court fulfilled its obligation to provide a concrete and complete justification for the penalty imposed.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal based on a complaint regarding the motivation of a penalty is inadmissible if the complaint is manifestly unfounded, as the lower court has correctly anchored the sentencing to the relevant statutory criteria.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing motivation penal guidelines Cassa delle ammende sanzioni penali adeguamento della pena sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
309, è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 133 cod.proc.pen
309, è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen.
art. 133 cod.pen
Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANE SALIF nato il 24/11/1999 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Sanè Salif che contesta la correttezza della motivazione in punto trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili.

Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo della contestuale detenzione di sostanze di diversa tipologia e dell'irrilevanza del riferimento alla quantità massima detenibile. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consi li tensore I