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Ordinanza — n. 19166/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19166/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19166/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARBO GIUSEPPE nato a MIRANO il 26/11/1963 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere venduto a Ciavarella Roberto una dose di cocaina è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica.

Regesto Legislator

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art. 581 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 19166/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere venduto a Ciavarella Roberto una dose di cocaina è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica.

Parole chiave

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traffico di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa colpa del patrocinatore difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARBO GIUSEPPE nato a MIRANO il 26/11/1963 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere venduto a Ciavarella Roberto una dose di cocaina è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica.

Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, essendosi il difensore del ricorrente limitato a enunciare, ai sensi dell'art. 581 cod.proc.pen., la mancata assoluzione dell'imputato dal capo B senza ulteriori specificazioni, invocando una pronuncia di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste senza operare alcun riferimento alla decisione impugnata. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile