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Ordinanza — n. 19164/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing on request dismissed for inadmissibility due to improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19164/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal against the sentencing on request inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of aggravating circumstances based on chemical consultation, which the Court found to be an improper ground of review. Consequently, the appeal was rejected because it did not address the only permissible grounds for challenging such sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing on request are admissible only for grounds concerning the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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sentencing on request cassation appeal inadmissible grounds aggravating circumstances chemical consultation trasmissione di un atto processuale errore di trasmissione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONARA DANIEL nato a FERRARA il 27/09/1994 avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle udita la la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. 309 del 1990 attraverso una rilettura degli atti (consulenza chimica) che non è consentita in questa sede, a fronte di una contestazione che non appare ictu ocu/i non corretta tenuto conto del quantitativo di sostanza stupefacente. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma