Criminal appeal notice served to defense lawyer deemed valid despite defendant's absence at home.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible, ruling that the procedural defect regarding the defendant's absence was not fatal. The prosecution argued that service on the defense lawyer at the declared domicile complied with Article 161, Paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure. The Court upheld this, citing the Supreme Court's precedent that temporary absence does not justify service on the lawyer when the defendant is unknown.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 157 cod. proc. pen.; The impossibility of serving a criminal appeal notice at the elected domicile, which legitimizes service on the defense lawyer, may be integrated by the defendant's temporary absence, without requiring a verification of true irrecoverability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIONI FABRIZIO nato a ROMA il 18/12/1968 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Castiglioni Fabrizio che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'omessa notificazione del decreto che dispone il giudizio in appello all'imputato al domicilio dichiarato, nonché il vizio di motivazione è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Risulta dagli atti a cui ha accesso Questa Corte di legittimità in presenza di vizio processuale, che la notificazione del decreto di giudizio di appello all'imputato eseguito a mezzo raccomandata al domicilio dichiarato in Lecce viale Otranto 49 non era stata effettuata in quanto "sconosciuto" l'imputato e che la notificazione era stata effettuata, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen., al difensore di fiducia a mezzo pec.
Ritenuto che secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 58120/2017, Tuppi, secondo cui "L'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo l'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen." (S.U. n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772), da cui la corretta notificazione ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. al difensore di fiducia.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consi ier 41tensore Il Pr