Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19161/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19161/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19161/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOCCASINI DAVIDE nato a TARANTO il 05/07/1976 BOCCASINI NICOLA nato a TARANTO il 29/06/1979 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che entrambi í motivi dei separati ricorso di BoiCassfsini Davide e Bo6gÌsini Nicola, che contestano la correttezza della motivazione sul trattamento sanzíonatorío inflitto per il reato di cui all'art. 73 comma 4 e 80 comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sono sufficientemente specificati e come tali sono inammissibili.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19161/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che entrambi í motivi dei separati ricorso di BoiCassfsini Davide e Bo6gÌsini Nicola, che contestano la correttezza della motivazione sul trattamento sanzíonatorío inflitto per il reato di cui all'art. 73 comma 4 e 80 comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sono sufficientemente specificati e come tali sono inammissibili.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali pena pecuniaria sospesa dipendenza da sostanze stupefacenti sanzione disciplinare dell'avvocato sanzione sostitutiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOCCASINI DAVIDE nato a TARANTO il 05/07/1976 BOCCASINI NICOLA nato a TARANTO il 29/06/1979 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che entrambi í motivi dei separati ricorso di BoiCassfsini Davide e Bo6gÌsini Nicola, che contestano la correttezza della motivazione sul trattamento sanzíonatorío inflitto per il reato di cui all'art. 73 comma 4 e 80 comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sono sufficientemente specificati e come tali sono inammissibili.

Il ricorso di Bocassiní Davide non contiene alcun riferimento specifico alla motivazione lamentando unicamente l'assenza di una logica motivazione, situazione del tutto smentita dalla lettura della sentenza impugnata che, preso atto della rinuncia dei motivi sulla responsabilità, ha ritenuto non rivisitabile il trattamento sanzionatorio inflitto evidenziando la genericità delle censure difensive (cfr. pag. 7-8). Allo stesso modo il ricorso di Bocassini Nicola il cui scostamento di pena rispetto al coimputato è argomentato in un contesto nel quale il giudice ha evidenziato l'originaria genericità dei motivi.

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consig nsore Il Pr