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Ordinanza — n. 19159/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea-bargain sentencing for non-manifest legal qualification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19159/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea-bargain sentencing order inadmissible. The appellant argued for a legal qualification change, but the court held that such appeals are strictly limited to manifest errors regarding the crime itself, not mere disagreements on legal characterization. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentencing are admissible only for manifest errors in legal qualification of the crime, excluding mere disputes over the specific legal characterization of the facts.

Parole chiave

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plea bargain sentencing manifest legal error criminal appeal admissibility legal qualification of crime Corte di Cassazione difetto di sottoscrizione adempimento dei presupposti processuali procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani
264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv.
Sez. 4, n. 10692 dell'11/03/2010, Hernandez
254865; Sez. 4, n. 10692 dell'11/03/2010, Hernandez, Rv.
Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea
246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOH GOODLUCKY nato il 22/01/1993 avverso la sentenza del 13/10/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA[dato avviso allepaL__i:j udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Quanto alla qualificazione giuridica, anche dopo la novella della legge n. 103 del 2017, essa può costituire motivo di ricorso, avuto riguardo alla natura del rito speciale che si connota per l'accordo tra le parti su una pena in relazione ai reati contestati, in cui l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa ed esonera l'accusa dall'onere probatorio dei fatti, solo qualora si versi in un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252;

Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell'11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). Al di fuori dei casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione non è ammissibile il ricorso per cassazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che si limiti a contestare in definitiva il contenuto dell'accordo prospettando una mancata motivazione sul riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Con