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Ordinanza — n. 19158/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and insufficient drug weight.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19158/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's finding of joint criminal responsibility was legally flawed. The appellant argued that the conviction for transporting hashish was based on mere factual complaints rather than specific evidentiary errors, while the court noted the weight of approximately one kilogram of drugs. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a mere complaint on facts, which is outside the scope of the admissibility review in this jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals based on mere factual complaints or alternative readings of evidence are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaint joint criminal responsibility drug transportation cassation review scope imputazione per reati di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla finalità di spaccio e al diniego del fatto lieve ai sensi del comma 5 dell'art. 73 è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (vedi pag.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
6 quanto al diniego di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e tenuto conto del peso di circa in chilogrammo di stupefacente).
artt. 110 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARTOZZI GIULIA nato a MONTEGRANARO il 24/07/1987 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere in concorso con Falli Kodian trasportato dieci panetti di hashish sull'autovettura condotta dalla Scartozzi Giulia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

La sentenza impugnata in continuità con quella di primo grado con motivazione logica, fondata sull'evidenze probatorie, e dunque non sindacabile in questa sede, ha ritenuto dimostrato il concorso della Scartozzi tenuto conto che i dieci panetti erano trasportati sull'autovettura e gettati dal finestrino dal complice durante le manovre diversive della donna che tentava di darsi alla fuga dopo l'intervento degli operanti. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla finalità di spaccio e al diniego del fatto lieve ai sensi del comma 5 dell'art. 73 è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (vedi pag. 6 quanto al diniego di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e tenuto conto del peso di circa in chilogrammo di stupefacente).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Co 'g 'e pl stensore Il Preside