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Ordinanza — n. 19156/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing regarding drug possession and recidivism aggravations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19156/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The first defendant's appeal regarding the aggravating circumstance of drug possession was rejected for lacking specificity, as the lower court already noted the intense odor of cocaine in his residence. The second defendant's appeal concerning the exclusion of a mitigating circumstance was dismissed because his essential role in storing the drugs made the participation non-minimal. Finally, the appeal by the third defendant challenging the sentence increase for continued offense was rejected as the lower court provided sufficient reasoning based on drug quantity and recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 59 comma 2 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals are inadmissible when the lower court's reasoning lacks specificity or is not manifestly illogical, and when the judge has provided a congruent reference to decisive elements for sentencing increases.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravating circumstance mitigating circumstance continued offense drug possession recidivism manifestly illogical detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 114 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.
Art. 59 comma 2 cod. pen.
39.535 dosi, vi era un intenso odore dì cocaina) con motivazione che non appare manifestamente illogica e rispettosa dell'art. 59 comma 2 cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 59 comma 2 cod.pen
39.535 dosi, vi era un intenso odore dì cocaina) con motivazione che non appare manifestamente illogica e rispettosa dell'art. 59 comma 2 cod.pen.
art. 114 cod.pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.
art. 133 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCALI DANIELE nato a ROMA il 13/03/1980 BORRI RAIMONDO nato a ROMA il 12/06/1973 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Borri Raimondo, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sotto il profilo della consapevolezza in capo all'imputato è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici dal giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 4 là dove la sentenza dà atto che all'interno dell'abitazione dell'imputato, ove era detenuta, dal medesimo custodita, la cocaina del peso di circa Kg. 6 da cui erano ricavabili n. 39.535 dosi, vi era un intenso odore dì cocaina) con motivazione che non appare manifestamente illogica e rispettosa dell'art. 59 comma 2 cod.pen.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e tenuto conto che non può ritenersi minima la partecipazione dell'imputato che custodiva lo stupefacente, condotta indispensabile e insostituibile e, dunque, incompatibile con la menzionata attenuante. Ritenuto che il ricorso di Scali Daniele che contesta l'aumento per la continuazione con il capo B) (detenzione a fini di spaccio di grammi 31,00 di hashish) è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare la pena ed anche i segmenti di pena a titolo di aumento per continuazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ex art. 133 cod.pen., come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 7 là dove la sentenza giustifica l'aumento di pena in ragione della gravità del fatto in considerazione del quantitativo di stupefacente e degli elementi di personalità tenuto conto della recidiva riconosciuta in capo allo Scali).

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Cont estenso