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Ordinanza — n. 19155/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19155/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19155/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTY ADAMA nato il 10/10/1994 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMA( dato avviso alle part;; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso per cassazione proposto da Fatty Adama è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19155/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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diritto a un difensore caso di rigore personale audizione personale protezione della personalità modificazione delle conclusioni diritto a un ricorso effettivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTY ADAMA nato il 10/10/1994 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMA( dato avviso alle part;; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso per cassazione proposto da Fatty Adama è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 202