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Ordinanza — n. 19154/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism and infounded balance test arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19154/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal responsibility and the application of the balance test under Article 597 of the Code of Criminal Procedure. The court found the first ground lacked specific criticism of the judgment's motivation and the second ground was unfounded because the minor offense hypothesis was already excluded from the balancing exercise.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990; Art. 597 comma 5 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific critical arguments against the lower court's reasoning or if the alleged violation of the balance test is infounded when the specific minor offense hypothesis is autonomously excluded from the weighing process.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism balance test violation minor offense hypothesis procedural costs criminal responsibility Cassa delle Ammende imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Peraltro, si osserva, che l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 597 comma 5 cod. proc. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 597 comma 5 cod.proc.pen.
art. 597 comma 5 cod.proc.pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 597 comma 5 cod.proc.pen.
art. 597 cod.proc.pen
309 del 1990 è manifestamente infondato dal momento che la corte territoriale ha escluso con motivazione congrua (tenuto conto del peso ponderale) il fatto lieve, sicchè alcuna violazione dell'art. 597 cod.proc.pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
Peraltro, si osserva, che l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 costituisce ipotesi autonoma di reato, sicchè la censura appare manifestamente infondata essendo escluso dal giudizio di bilanciamento l'eventuale riconoscimento dell'ipotesi lieve.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIANO NICOLA nato a MADDALONI il 14/09/1991 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è privo della necessaria critica censoria alla sentenza impugnata risolvendosi nella generica contestazione del richiamo per relationem alla sentenza impugnata.

E' sufficiente leggere pag. 2 da cui risulta che i giudici territoriali hanno espressamente valutato e disatteso le censure difensive con motivazione congrua e per nulla apparente. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 597 comma 5 cod.proc.pen. previa rivalutazione del giudizio di bilanciamento per effetto del riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 del d.P.R. 309 del 1990 è manifestamente infondato dal momento che la corte territoriale ha escluso con motivazione congrua (tenuto conto del peso ponderale) il fatto lieve, sicchè alcuna violazione dell'art. 597 cod.proc.pen.

è prospettabile tenuto conto delle già riconosciute attenuanti generiche. Peraltro, si osserva, che l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 costituisce ipotesi autonoma di reato, sicchè la censura appare manifestamente infondata essendo escluso dal giudizio di bilanciamento l'eventuale riconoscimento dell'ipotesi lieve. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il