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Ordinanza — n. 19152/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction for insufficiently specific grounds and unsupported sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19152/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the appellant. The first ground was dismissed for lacking sufficient specificity regarding the sentencing rationale, while the second and third were found manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals must specifically censure the contested reasoning, and sentencing deviations require demonstrable justification based on factual gravity and offender personality.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal insufficiently specific grounds sentencing deviation manifestly unfounded detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARACCA ITALO nato a GAETA il 25/11/1983 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 56,04 di hashish, da cui erano ricavabili n. 420 dosi, è inammissibile perchè non sufficientemente specificato non contenendo una specifica censura alla sentenza impugnata che ha ritenuto responsabile il ricorrente sul rilievo che lo stupefacente e il bilancino erano occultati in un muretto all'interno del cortile di esclusiva pertinenza dell'abitazione di questi e del rinvenimento di materiale per confezionamento intriso di stupefacente.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e l'esclusione dell'ipoteso lieve di cui al comma 5 è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio, e l'ha escluso in ragione del dato ponderale (400 dosi) e delle modalità dell'azione (pag. 4).

Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la motivazione sul trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la sentenza impugnata ha argomentato il discostamento dal minimo edittale in ragione della gravità del fatto e della personalità del ricorrente soggetto gravato da numerosi precedenti penali anche specifici. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro