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Ordinanza — n. 19151/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19151/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19151/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESI ENRICO nato a CATANIA il 30/10/1988 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione per fini di spaccio di complessivi grammi 70 di marijuana, di cui 40 contenuti in un involucro e grammi 30 confezionati in 24 involucri, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen, art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 19151/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo con cui censura la motivazione sul diniego di riconoscimento del fatto lieve, della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. e del diniego di messa alla prova è manifestante infondato e anche generico. Si consideri che il fatto è stato qualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 cit., la messa alla prova è stata rigettata in ragione dell'assenza di prognosi favorevole di astensione dalla commissione di altri reati (vedi Rv. 266299), il diniego di riconoscimento di cui all'ad 62 bis cod.pen.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa abuso di sostanze infrazione grave alla lstup tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
Ritenuto che il secondo motivo con cui censura la motivazione sul diniego di riconoscimento del fatto lieve, della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
art. 62 bis cod.pen
delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESI ENRICO nato a CATANIA il 30/10/1988 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione per fini di spaccio di complessivi grammi 70 di marijuana, di cui 40 contenuti in un involucro e grammi 30 confezionati in 24 involucri, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

A tale riguardo la corte territoriale, con motivazione congrua e basata sul dato probatorio, ha evidenziato la circostanza che nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del traffico di stupefacenti, era stato notato un andirivieni sotto i portici ove abita l'imputato e lì, ad un metro di distanza, secondo le stesse dichiarazioni del ricorrente, era stata rivenuta la sostanza stupefacente ritenuta nella disponibilità dello stesso il quale era anche trovato in possesso anche della somma in contanti in banconote di diverso taglio pari a € 160,00, motivazione logica a fronte della quale il ricorrente anziché denunciare un vizio di motivazione si limita a prospettare una alternativa ricostruzione connotata anche da genericità.

Ritenuto che il secondo motivo con cui censura la motivazione sul diniego di riconoscimento del fatto lieve, della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. e del diniego di messa alla prova è manifestante infondato e anche generico. Si consideri che il fatto è stato qualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 cit., la messa alla prova è stata rigettata in ragione dell'assenza di prognosi favorevole di astensione dalla commissione di altri reati (vedi Rv. 266299), il diniego di riconoscimento di cui all'ad 62 bis cod.pen.

è sorretto dalla assenza di elementi positivi che neppure il ricorrente allega. Il diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. consegue alla ritenuta gravità del fatto e della non tenuità dell'offesa tenuto conto del quantitativo di stupefacente. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Con e4estensor