Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds regarding sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely repeated the lower court's criticism of the sentencing motivation without presenting new arguments. The appellant challenged the severity of the penalty for cocaine trafficking, arguing the court failed to properly apply sentencing criteria under Article 133 of the Penal Code. The court ruled that since the first-instance judgment adequately highlighted the relevant factors, such as the high number of doses, the appeal was redundant and thus rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990: An appeal contesting only the motivation of a first-instance judgment is inadmissible if it is merely a reproduction of the same criticism already addressed with sufficient reasoning by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WEMBA RAYMOND nato il 10/10/1992 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso, che contesta unicamente la correttezza della motivazione in punto trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente Weratba, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 19 di cocaina da cui erano ricavabili n. 59 dosi singole, è inammissibile perché meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta e disattesa con motivazione congrua e corretta in diritto dal giudice dell'impugnazione.
La sentenza impugnata nell'ambito di valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. ha rilevato che il numero elevato di dosi attestavano la maggior offensività del fatto e la gravità dello stesso. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 202