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Ordinanza — n. 19133/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19133/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability and sentencing, arguing against the factual basis for the conviction. The court rejected these arguments because the first complaint constituted mere factual grievances barred in a jurisdictional review, and the second lacked specificity by merely repeating already examined points.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or lack specific legal grounds, as the supreme court reviews only points of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints lack of legal specificity jurisdictional review limits criminal procedure appeal sostituzione dei motivi motivi di cassazione argomentazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTANTE ALESSIO nato a FOGGIA il 21/07/1986 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 494, 482, 476 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare fatto che l'imputato era entrato in aula rispondendo all'appello che aveva chiamato il nominativo Lagaren, essendosi allontanato solo quando si era reso conto che, del tutto casualmente, la Calcaterra si era accorta delle false generalità, fermo restando che l'intervento della predetta era stato del tutto casuale e che, quindi, l'esaminatore Catapano era stato effettivamente indotto in errore);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stnni Pa t- Liy C DEPOSITATO IN CA