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Ordinanza — n. 19131/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances denial was sufficiently motivated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19131/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Boucheb Walid inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant contested the refusal of generic mitigating circumstances, arguing the lower court failed to provide adequate reasoning. The court ruled that a sufficient reference to decisive elements by the trial judge is legally adequate, rendering the appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the court of first instance provided a sufficient reference to the decisive elements considered.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility sufficient motivation Corte di Cassazione criminal procedure appeal manifestly unfounded procedural requirement allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHEB WALID - C.U.I. 04B0W05 nato il 06/08/1986 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena StefanPa- ., Celz, DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi