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Ordinanza — n. 19130/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19130/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ionut Remus Caldarar inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court ruled that the arguments presented were merely expressions of dissatisfaction with factual findings rather than valid legal challenges. Consequently, the court determined that these complaints were already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.p.: Appeals based solely on factual grievances or mere expressions of dissatisfaction are inadmissible in proceedings for legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints proceedings for legality expressions of dissatisfaction court costs and fine impugnabilità della decisione di rinvio motivi di revisione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAR IONUT REMUS nato il 05/01/1985 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, il punto 3 della motivazione sugli accertamenti svolti);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Ste Va<11., ; DEPOSITATO IN CANCELLERiA oggi, 022