Ordinanza — n. 19129/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACIO FRANCESCO nato a CARINI il 27/03/1968 avverso la sentenza del 22/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMOdato avviso alle parti;13 udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19129/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACIO FRANCESCO nato a CARINI il 27/03/1968 avverso la sentenza del 22/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMOdato avviso alle parti;13 udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta nel ricorso, in cui ci si duole della mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefàfip p 3f,;;Rp.,25 '2 DEPOSITATO IN CAN E LENA I 3 oggi