Italian Court dismisses appeal as argumentative repetition of already decided issues regarding threatening conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for lacking specificity, as it merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the conviction's reasoning concerning the threatening nature of his words during an animated discussion with an employee. The court ruled that the appeal offered no new legal grounds, necessitating its dismissal and the imposition of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting new specific grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRACIN RENATO nato a VIDOR il 08/01/1955 avverso la sentenza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sul carattere minatorio della minaccia e la serietà della stessa, con la quale l'imputato mirava a prospettare un'aggressione fisica; nonché pag. 3 sul contesto di discussione animata tra dipendente e datore di lavoro, in cui l'imputato, proprio in quanto adirato nei confronti della datrice di lavoro non poteva che essere pienamente consapevole del carattere minaccioso della frase volutamente pronunciata);
Rilevato pertanto, che il ricorso — le cui argomentazioni sono state ribadite con apposita memoria difensiva - deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La memoria di parte civile con conclusioni è tardiva in quanto depositata il 5 marzo 2022, per cui nulla è dovuto alla parte civile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna titricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefa90 Pa DEPOSITATO IN CAN