Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to withdrawal by the accused.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the accused formally withdrew the lawsuit on March 7, 2022. Although the court initially analyzed arguments regarding prescription and public official acts, the withdrawal created a lack of interest in the proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the accused withdraws the lawsuit, creating a lack of interest in the proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLA PIETRO RAFFAELE nato a TARANTO il 08/10/1954 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di non doversi procedere in riferimento al reato di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, 48, 476, 479 cod. pen., per essere il reato estinto per prescrizione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, a fronte, peraltro, del fatto che l'imputato non risulta aver rinunziato alla prescrizione;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di prescrizione, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 7 ed 8, in cui si rileva come qualsiasi documento compilato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni certficative, anche se non imposto dalla legge, debba considerarsi atto pubblico);
Atteso che, tuttavia, in data 07/03/2022 è pervenuta rinuncia al ricorso a forma dell'imputato, con conseguente carenza di interesse quale causa di inammissibilità; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tale ragione, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stef7iPaki DEPOSITATO IN CAN Ct,• ............