Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19126/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to sufficient reasoning in first-instance denial of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances, claiming a lack of detailed reasoning. The court ruled that the first-instance judge's reference to decisive elements was sufficient under established jurisprudence, rendering the appeal unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal against a denial of mitigating circumstances is inadmissible if the first-instance judgment provides a congruous reference to the decisive elements, as established by consolidated case law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mitigating circumstances sufficient reasoning first instance judgment procedural costs Cassa delle ammende consolidated jurisprudence revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONDESTINO PAOLA nato a SALERNO il 15/04/1981 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il motivo di ricorso, richiamandosi al gravame, contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed è manifestamente infondato peché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 56);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stef3tsj, alla IA7 DEPOSiTATO 111 9NC LERIA 01:757, 44122 iL C