Cassation appeals dismissed as inadmissible due to prior waiver of appeal grounds via settlement agreement on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Lubrano Lobianco and Carrabino Sofia inadmissible. The appellants had previously settled the second-instance proceedings with a concordat, explicitly waiving all grounds for appeal to agree on the sentence. The court ruled that this waiver creates preclusive effects extending to the cassation stage, barring review of issues previously abandoned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; The waiver of appeal grounds made in a second-instance settlement agreement renders subsequent cassation appeals inadmissible, as the party's prior disposition precludes judicial review of those specific issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUBRANO LOBIANCO ANTONIO nato a MONTE DI PROCIDA il 17/01/1952 CARRABINO SOFIA nato a BACOLI il 05/08/1960 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIidato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Nel caso di specie va ricordato che i ricorrenti avevano definito il giudizio di appello con un concordato in appello prevedeva, testualmente - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - la rinuncia ai motivi, concordando sulla determinazione della pena.
Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione." (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefap9 f, ad. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17:‘ • 1 3