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Ordinanza — n. 19124/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19124/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19124/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPELLI ANDREA nato a COSENZA il 19/05/1982 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; t Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19124/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPELLI ANDREA nato a COSENZA il 19/05/1982 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; t Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria assenza di caso di rigore condono delle spese procedurali difetto di motivazione verosimiglianza dei motivi d'asilo grave deficienza del procedimento all'estero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPELLI ANDREA nato a COSENZA il 19/05/1982 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; t Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva, costituisce motivo nuovo non dedotto in appello; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefapp „ , prpli ) DEPOSITATO IN C NC ERA