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Ordinanza — n. 19123/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to challenge evidence properly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's civil liability declaration was based on mere complaints and failed to grant generic mitigating circumstances or conditional suspension. The court rejected these claims, noting the appeal lacked specificity by merely repeating arguments already adequately addressed by the trial judge regarding evidence reliability and the necessity of a negative prognosis for probation.

Regesto Legislator

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Art. 582, 585 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by merely reproducing arguments already decided by the lower court without new evidence or distinct legal challenges.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity civil liability declaration mitigating circumstances conditional suspension denial procedural costs Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERGIANNI ANTONIO FERDINANDO nato il 30/05/1954 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ai soli effetti civili, per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla valutazione delle prove dichiarative, in riferimento all"attendibilità della persona offesa, comunque riscontrata da altri testi); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto o il giudizio di equivalenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza ha correttamente operato una prognosi negativa in riferimento ai precedenti penali dell'imputato;

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena 2(‘-^A- Stef3y DEPOSITATO IN CANCELLERIA .