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Ordinanza — n. 19120/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant challenged the lower court's denial of generic mitigating circumstances and the basis for criminal liability under Article 614 of the Penal Code. The court rejected these arguments as legally impermissible in cassation proceedings because they were too generic and failed to engage with the specific reasoning of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 614 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, failing to provide a specific comparison with the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal Article 614 Penal Code generic mitigating circumstances procedural costs and fines inviolabilità del domicilio domicilio di una parte impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 614 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 614 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FELICE ELIGIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 13/07/1994 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 614 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto generico e privo di confronto con la sentenza impugnata;

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Ritenuto che la prescrizione risulterebbe maturata in data 25/12/2020, e, quindi, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, e che l'inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza della prescrizione;

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena StefarRal e' i C - L i '2 DEP OSITATOilbSC4 LLERIA A CI