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Ordinanza — n. 19119/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and lacking specific factual comparison with the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19119/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability for counterfeit goods but failed to provide specific factual comparisons to the original judgment. The court ruled that the appeal was too generic and did not justify the origin of the seized merchandise, violating legal requirements for admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court must be specific and grounded in a factual comparison with the contested decision; generic objections lacking such comparison are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility generic appeal grounds factual comparison requirement counterfeit goods liability Italian criminal procedure origine delle merci contraffazione di merci prodotti provenienti dai paesi terzi

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; t Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 474 cod. pen
di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; t Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARTOLOMEO FRANCESCO nato a TARANTO il 24/04/1974 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; t Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto generico e privo di confronto con la sentenza impugnata, non avendo l'imputato giustificato in alcun modo la provenienza della merce con marchio contraffatto da lui detenuta per la vendita;

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefal Palla DEPi i41-0 IN c A ;.; NCEL