Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19118/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and merely repeating already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's civil liability declaration regarding crimes under Articles 582 and 585 of the Penal Code was based on mere complaints rather than facts. The court rejected this, noting the appeal lacked specificity by simply reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge regarding the credibility of the victim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 582, 585 cod. pen.; Appeals lacking specificity that merely reproduce arguments already rejected by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity civil liability declaration criminal proceedings repetition of arguments giusto motivo motivazione nel merito motivi medici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURANTE GIULIO nato a SALA CONSILINA il 10/01/1945 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ai soli effetti civili, per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sull'attendibilità intrinseca della persona offesa, comunque riscontrata da tre testi);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Cr> Ir' tkl 6- -t) DU'''..YTCATO IN CANCELLERIA 1 3' .G.2222_ iL