Italian court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and merely repeating already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's civil liability declaration regarding crimes under Articles 582 and 585 of the Penal Code was based on mere complaints rather than facts. The court rejected this, noting the appeal lacked specificity by simply reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge regarding the credibility of the victim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 582, 585 cod. pen.; Appeals lacking specificity that merely reproduce arguments already rejected by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURANTE GIULIO nato a SALA CONSILINA il 10/01/1945 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ai soli effetti civili, per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sull'attendibilità intrinseca della persona offesa, comunque riscontrata da tre testi);
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Cr> Ir' tkl 6- -t) DU'''..YTCATO IN CANCELLERIA 1 3' .G.2222_ iL