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Ordinanza — n. 19116/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and mere repetition of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability and conviction for specific offenses, arguing the motivation was merely complaining about facts. The court found the arguments lacked specificity, merely repeating previously rejected points, and noted the lower court correctly identified inconsistencies in defense testimony deemed unreliable. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity and merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments criminal liability procedural costs Cassazione c.p.p. causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA ALFREDO nato a LATINA il 12/01/1973 avverso la sentenza del 09/10/2020 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; • Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 582, 612 cod. pen. dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sull'attendibilità intrinseca della persona offesa, comunque riscontrata da un teste presente al momento del fatto e dal referto medico), che ha accuratamente rilevato le incongruenze nella deposizione dei testi della difesa, valutati come non attendibili;

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Ste3no, PUa , DEPOSITATO IN CA LLERIA ogg