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Ordinanza — n. 19115/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19115/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19115/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI SABATINO nato a SESSA AURUNCA il 14/01/1996 avverso la sentenza del 11/02/2021 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sull'attendibilità intrinseca della persona offesa, comunque riscontrata da tre testi presenti al momento del fatto e dal referto medico);

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 19115/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sull'attendibilità intrinseca della persona offesa, comunque riscontrata da tre testi presenti al momento del fatto e dal referto medico);

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute difetto di motivazione caso di rigore personale violazione dei diritti della personalità

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI SABATINO nato a SESSA AURUNCA il 14/01/1996 avverso la sentenza del 11/02/2021 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sull'attendibilità intrinseca della persona offesa, comunque riscontrata da tre testi presenti al momento del fatto e dal referto medico);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefano lT DEPOSITATO IN CANCELLERIAmcgt A6