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Ordinanza — n. 19114/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the factual basis of the conviction for specific crimes, but the court ruled that such arguments constitute mere factual complaints rather than valid legal grounds for a legitimacy review. Consequently, the court held that the appeal lacked the necessary specificity and novelty required to be heard, as the core issues had already been adequately addressed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of factual complaints or lack specific legal grounds distinct from those already examined by the lower court.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Factual Complaints Legitimacy Review Specificity Requirement Court Costs Criminal Conviction perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMACCI ADELAIDE nato a ALBANO LAZIALE il 31/07/1963 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640, comma secondo, 61 n. 2, 48, 479 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sul ruolo di amministratore di fatto dell'imputata e sul concorso tra la stessa ed i coimputati Sanviti e Romagnoli) e che l'individuazione della data del commesso reato emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza, essendo del tutto irrilevante che ciò non sia indicato nel dispositivo, posto che tali circostanze risultano emerse dall'istruttoria dibattimentale, consentendo, in tal modo, l'esercizio dei diritti difensivi, residuando, al più, un problema di correzione di errore materiale, non dedotto dalla difesa;

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Pa SteTr ,.I2 si3- 4, rtfr.3.11 L -"? DEPOSITATO IN CAN l LLERIA oggi,