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Ordinanza — n. 19113/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as lacking specificity, citing prior similar conviction precludes positive assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19113/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments, noting they merely repeated points already addressed by the lower court. The appellant challenged the denial of conditional sentence suspension, but the court found the arguments insufficient because a prior conviction for analogous facts already precluded a positive assessment of future abstention. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance, particularly when prior analogous convictions objectively preclude a positive assessment of future abstention.

Parole chiave

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lack of specificity conditional sentence suspension prior analogous conviction inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende repetition of arguments gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LA CRUZ GRULLON DORIAN ANTONIO nato il 10/11/1989 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza circa la presenza di una precedente condanna per fatti analoghi, tale da precludere una valutazione positiva di astensione dalla commissione di altri reati in futuro;

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 5-11iF4IKis ?rk-Letk Rossella Catena CÌ DEPOSITATO IN CAN LLERIA mggi 1 3 m