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Ordinanza — n. 19112/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lacking specificity and merely repeating already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19112/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ferrari Melisa inadmissible due to a lack of specific arguments. The appellant contested the conviction for theft and related offenses, but the court found her submissions merely reproduced points of criticism already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity repetition of arguments theft conviction procedural costs asserzione difendibile motivi di cassazione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI MELISA nato a SALUZZO il 26/04/1983 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla consumazione del furto, avendo l'imputata conseguito l'autonoma disponibilità, anche se temporanea, della refurtiva, essendosi ella allontanata insieme al correo a bordo i un'auto);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefan9 DEPOSITATO 11nI CA oggi. --