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Ordinanza — n. 19111/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific statutory grounds for rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19111/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the decision lacked sufficient reasoning. The court rejected this claim, noting that the appellate judge had already provided a congruent reference to the decisive elements in its original ruling, which satisfies the established legal requirement.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a denial of mitigating circumstances is inadmissible if the court of first instance provided a congruent reference to the decisive elements in its reasoning, as the law does not require a detailed enumeration of all facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances generic mitigation congruent reference Corte di Cassazione procedural inadmissibility judicial reasoning false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIERNO PASQUALE nato a LECCE il 28/08/1969 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena SteM Pajla.-T9L," DEPOSITATO IN C A oggi, .........