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Ordinanza — n. 19109/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19109/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding the identification of the suspect based on utility contacts and surveillance footage comparisons. The court rejected this argument because the appeal consisted solely of factual grievances without specific legal grounds, which are not admissible in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; Appeals based on mere factual complaints or mere criticism of the reasoning of the court of first instance are inadmissible in the jurisdictional phase.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual grievances jurisdictional review lack of specificity court of cassation motivazione inadeguata delle censure costituzionali pubblica istigazione a delinquere difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 110 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 61 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORBEK BOJAN nato il 14/09/1975 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 61 n. 7 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sui contatti tra le utenze registrati nella zona del furto e la comparazione delle foto segnaletiche con le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che aveva consentito l'identificazione dell'imputato);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena St ) DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 13