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Ordinanza — n. 19108/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Roberto Toscano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal lacked specificity because it merely repeated arguments regarding sentencing and recidivism that had already been thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the conviction's merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal repetition of arguments procedural dismissal Cassazione ordinanza attendibilità dei testimoni responsabilità penale luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO ROBERTO nato a CROTONE il 07/04/1979 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato ascritto al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo alla luce dei precedenti penali del'imputato, che aveva fondato la contestazione della recidiva, peraltro bilanciata dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, e la concreta serietà del fatto, tali da giustificare la determinazione della pena);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stef3 C, DEPWATATO g9A Q, LERIA 'l 2 oggi IL