Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeals filed by Barone Sandro and Miggiano Salvatore inadmissible. The appellants contested the lower court's reasoning regarding specific criminal charges and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they consisted solely of factual grievances without legal specificity, which are not admissible in a court of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be based on legal grounds; mere complaints regarding factual assessments or lack of specific mitigating circumstances are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARONE SANDRO nato il 14/06/1973 MIGGIANO SALVATORE nato a SCORRANO il 28/02/1976 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 582, 585, 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla valutazione delle prove dichiarative, in riferimento all"attendibilità delle persone offese, comunque riscontrate da altri testi e dai referti medici); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto o il giudizio di equivalenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; anche la determinazione della pena risulta congruamente motivata in riferimento ai richiamati criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;
Rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d elle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stetr DEPOSITATO IN CAN( EL ERIA