Italian court dismisses appeal as lacking specificity, citing already adjudicated credibility issues regarding counterfeit notes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments, noting they merely repeated points already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the conviction for handling counterfeit notes, but the court found his defense regarding the origin of the bills was already adequately assessed based on his conduct and knowledge of the bills' falsity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific arguments, as it merely reproduces points already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO NICOLO nato a GELA 11 13/12/1973 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui agli artt. 110, 455 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla valutazione di inverosimiglianza della tesi difensiva, posto che l'imputato, pur non essendo a conoscenza delle falsità delle banconote, ricordava perfettamente dove le avesse ricevute, indicando due occasioni e luoghi diversi, anche alla luce della condotta tenuta dall'imputato al momento della spendita di una delle banconote);
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena ." DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 3 G 2