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Ordinanza — n. 19102/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19102/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Antonio Faticato, failed to concretely identify the causes for dismissal, rendering the arguments merely evocative rather than substantive. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal contesting the motivation of a conviction must specifically identify the causes for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure; generic or evocative references without concrete identification render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Article 129 Code of Criminal Procedure lack of specificity in appeal inadmissible criminal appeal merely evocative arguments procedural costs and fine facoltà di astenersi dal testimoniare allegazioni fattuali non credibili colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATICATO ANTONIO nato a AVELLINO il 09/07/1992 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato ascritto al ricorrente, è privo di specificità perché meramente evocativo di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., neanche meglio individuate; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefarl ra—z- L) t • DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, • 3)G 2022