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Ordinanza — n. 19101/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain for failing to address statutory acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19101/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it did not fall within the narrow scope of permissible grounds for challenging a plea bargain sentence. The appellant argued for a review based on the lack of evaluation of statutory acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, which the court found irrelevant. Consequently, the court ruled that the appeal violated the specific limitations on reviewing plea bargain decisions, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general arguments regarding statutory acquittal causes.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal statutory acquittal causes Cassazione Roma procedural admissibility motivi di cassazione ricorso di annullamento annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta nel ricorso, in cui ci si duole della mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta nel ricorso, in cui ci si duole della mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONAZZO MARIO nato a MOLA DI BARI il 25/09/1968 avverso la sentenza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di GENOVA Udato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta nel ricorso, in cui ci si duole della mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefapp Parla, 4v v DEPOSITATO !N CANC 13 LERIA oggi