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Ordinanza — n. 19100/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding sentencing motivation under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19100/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments against the sentencing motivation. The appellant merely repeated criticisms already thoroughly examined and rejected by the lower court regarding the discrepancy between supplied and sold drug quantities. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks specific grounds, merely reproducing arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal inadmissibility sentencing motivation repetition of arguments Italian Code of Criminal Procedure procedural costs drug trafficking case momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRASSIA ANTONIO nato a PALERMO il 13/02/1966 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul consumo, da parte dell'imputato, attraverso una fornitura a lui intestata, di un quantitativo di gran lunga superiore a quello fatturato, senza nessuna plausibile spiegazione alternativa);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. =5 Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Steli CL-,2 DEPOSUATO !N CANCELLERIA(19gf. 022 I