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Ordinanza — n. 19097/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as lacking specificity, citing already decided arguments on threatening speech.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19097/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments. The appellant, Suardi Lorenzo, challenged the lower court's conviction for threatening speech but merely repeated points already thoroughly examined and rejected by the appellate judge. The court ruled that because the appeal offered no new legal grounds, it was procedurally invalid and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments threatening speech court costs verdetto di colpevolezza responsabilità penale attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUARDI LORENZO nato a MILANO il 21/05/1969 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 612 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul contenuto gravemente minatorio delle frasi pronunciate all'indirizzo della persona offesa, con cui si minacciava l'incolumità personale della stessa, anche considerato il contesto di elevata conflittualità tra le parti);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena S te fan gra-- 7 ,• (1,2 vt-v,7 ‘ ,0/4 DEPOSITATO IN CANC LLERIA 13