Sentenza — n. 19095/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINO ANDREA nato a ACQUI TERME il 26/01/1978 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della sussistenza della contestata circostanza aggravante e della determinazione della pena, è privo di specificità perché, quanto alla pena, nessun motivo di gravame risulta essere stato proposto, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata; quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., essa si basa su pacifica giurisprudenza di legittimità, essendo, peraltro, la sentenza impugnata, pervenuta a qualificare la condotta come inquadrabile nella fattispecie di cui agli artt. 56, 625, comma secondo, n. 1, cod. pen., proprio in accoglimento del gravame sul punto;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 19095/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria la difesa del ricorrente ha, tuttavia, eccepito la prescrizione del reato, che risulta maturata in data 05/11/2020, atteso che al termina massimo di prescrizione, pari ad anni sei mesi sette, occorre aggiungere la sospensione dal 16/04/2014 al 21/05/2014 su istanza di rinvio delle parti, sicché la prescrizione risulta maturata in epoca precedente la pronuncia della sentenza di condanna. Rilevato pertanto, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinti per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINO ANDREA nato a ACQUI TERME il 26/01/1978 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della sussistenza della contestata circostanza aggravante e della determinazione della pena, è privo di specificità perché, quanto alla pena, nessun motivo di gravame risulta essere stato proposto, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata; quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., essa si basa su pacifica giurisprudenza di legittimità, essendo, peraltro, la sentenza impugnata, pervenuta a qualificare la condotta come inquadrabile nella fattispecie di cui agli artt. 56, 625, comma secondo, n. 1, cod. pen., proprio in accoglimento del gravame sul punto;
Con memoria la difesa del ricorrente ha, tuttavia, eccepito la prescrizione del reato, che risulta maturata in data 05/11/2020, atteso che al termina massimo di prescrizione, pari ad anni sei mesi sette, occorre aggiungere la sospensione dal 16/04/2014 al 21/05/2014 su istanza di rinvio delle parti, sicché la prescrizione risulta maturata in epoca precedente la pronuncia della sentenza di condanna. Rilevato pertanto, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinti per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 9 marzo 2022 li Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 1