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Ordinanza — n. 19094/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked specificity and merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the reasoning regarding the validity of a measure based on Article 75 of D.Lgs. 159/2011, but the court found no new grounds for review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 75 D.Lgs. 159/2011; The appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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lack of specificity repetition of arguments inadmissible appeal procedural economy D.Lgs. 159/2011 procedural costs Cassa delle ammende responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 75, paragraphs 1 and 2 of D.Lgs. 159/2011
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARI NICOLA nato a NOCERA INFERIORE il 20/08/1965 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2 d. Igs. 159/2011, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla circostanza che, se anche l'imputato avesse ritenuto efficace il provvedimento dalla data di adozione dello stesso, piuttosto che dalla data della notifica del verbale di sottoposizione agli obblighi, certamente non risultava ancora decorso il termine di due anni indicato nell'atto e, quindi, in ogni caso, la misura era ancora vigente);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena St am . fo e (9 )2Pv DEPOSITATO IN CA LLER1A oggi, _i_l_mA