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Ordinanza — n. 19091/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud bankruptcy as arguments lack specificity and repeat merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19091/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments. The appellant challenged the fraud bankruptcy conviction, claiming the court erred in reasoning regarding the vehicle ownership, but the court found these points were already adequately examined and dismissed in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the court of first instance without adding new specific grounds of criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity fraud bankruptcy repetition of arguments procedural costs court of cassation merits already decided calcolo del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIATA GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/08/1955 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla circostanza che gli autocarri oggetto di distrazione fossero intestati alla società e solo gestiti dai singoli autotrasportatori);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stef(17 Palla .4,15 DEPOSITATO I) cr EWA ogg i,