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Ordinanza — n. 19090/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as new ground inadmissible due to existing non-punishment claim and habitual recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19090/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the ground of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code constituted a new argument not raised in the second instance. The appellant argued for non-punishment, but the court found this ground already covered by the appellate court's decision and contradicted by the appellant's own admitted recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: A ground of non-punishment raised in a criminal appeal is inadmissible if it constitutes a new argument not previously advanced, particularly when the appellant's conduct exhibits habitual recidivism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new ground of appeal non-punishment claim habitual recidivism Article 131 bis penal code guida recidiva in stato di ebbrezza reiterazione di reati penali mancata contestazione dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LULA3 FRED nato il 05/10/1981 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; h Considerato che il motivo di ricorso, in tema di causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., costituisce motivo nuovo, come si evince dalla sintesi incontestata dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata e, come tale, del tutto inammissibile, oltre che, nel caso di specie, da escludere alla luce della contestata recidiva, dovendosi ritenere sussistente la connotazione di abitualità della condotta;

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Ste p aI DEPOSUATO IN CANC LLERIA oggi. 1 M 3 2 IL CA