Cassation appeal dismissed because appellant waived grounds by agreeing to sentence at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the grounds for review by agreeing to the sentence at the second instance. The appellant argued for reconsideration, but the court noted that the second-instance judgment explicitly stated a waiver of all grounds in exchange for the agreed penalty. Consequently, the court applied the principle that such a waiver creates preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; The waiver of grounds for appeal regarding the sentence determination by the second-instance party renders the subsequent cassation appeal inadmissible, as the right to invoke such grounds is precluded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIM OUAHID nato a BIELLA il 06/04/1994 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Iciatb avviso alte parti,; : udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto il concordato in appello prevedeva, testualmente - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - la rinuncia ai motivi, concordando sulla determinazione della pena. Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione." (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefut DEPOSITATO IN.0 1 A N LERIA 3 M4fl122