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Ordinanza — n. 19088/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to insufficient specific reasoning in denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found the appeal unfounded because the appellate court had already provided a sufficient reference to the decisive elements in its denial. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning met the established jurisprudential standard for such decisions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the court of first instance provided a congruent reference to the decisive elements in its reasoning.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal sufficient reasoning standard appellate court duty procedural costs award esposizione all'amianto registrazione clandestina di conversazioni esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO RAFFAELE nato a CAIVANO il 07/08/1948 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena StefalI_,P)111,, DEPOSITATO IN CANC .