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Ordinanza — n. 19085/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19085/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19085/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMANCA SALVATORE nato a CATANIA il 30/07/1979 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19085/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMANCA SALVATORE nato a CATANIA il 30/07/1979 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori sanzioni penali colpa del patrocinatore testimone a carico
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMANCA SALVATORE nato a CATANIA il 30/07/1979 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefl 6'd3 DEPOSITATO IN CANCELLERIA (Dggi, 1 3 Mf 2