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Ordinanza — n. 19084/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19084/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19084/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BIRAHIM nato il 15/01/1970 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i reati ascritti al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla sussistenza della recidiva, alla luce dei plurimi precedenti dell'imputato e nella maggiore pericolosità manifestata dal mancanza di ogni effetto deterrente delle precedenti condanne e dei precedenti periodi trascorsi in custodia cautelare);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19084/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BIRAHIM nato il 15/01/1970 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i reati ascritti al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla sussistenza della recidiva, alla luce dei plurimi precedenti dell'imputato e nella maggiore pericolosità manifestata dal mancanza di ogni effetto deterrente delle precedenti condanne e dei precedenti periodi trascorsi in custodia cautelare);

Parole chiave

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opposizione decisione di non sollevare obiezioni revisione di una decisione decisione incidentale impugnabile divergenza di pareri medici rinvio del dibattimento
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BIRAHIM nato il 15/01/1970 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i reati ascritti al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla sussistenza della recidiva, alla luce dei plurimi precedenti dell'imputato e nella maggiore pericolosità manifestata dal mancanza di ogni effetto deterrente delle precedenti condanne e dei precedenti periodi trascorsi in custodia cautelare);

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefany ksii DEPOSITATO IN CANCELLERIA • 13 Li i ‘‘ G