Ordinanza — n. 19084/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BIRAHIM nato il 15/01/1970 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i reati ascritti al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla sussistenza della recidiva, alla luce dei plurimi precedenti dell'imputato e nella maggiore pericolosità manifestata dal mancanza di ogni effetto deterrente delle precedenti condanne e dei precedenti periodi trascorsi in custodia cautelare);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19084/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BIRAHIM nato il 15/01/1970 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i reati ascritti al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla sussistenza della recidiva, alla luce dei plurimi precedenti dell'imputato e nella maggiore pericolosità manifestata dal mancanza di ogni effetto deterrente delle precedenti condanne e dei precedenti periodi trascorsi in custodia cautelare);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BIRAHIM nato il 15/01/1970 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i reati ascritti al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla sussistenza della recidiva, alla luce dei plurimi precedenti dell'imputato e nella maggiore pericolosità manifestata dal mancanza di ogni effetto deterrente delle precedenti condanne e dei precedenti periodi trascorsi in custodia cautelare);
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Stefany ksii DEPOSITATO IN CANCELLERIA • 13 Li i ‘‘ G